INNALZATI I LIMITI PER I BENEFIT AI DIPENDENTI NEL 2022

 

Tutte le misure del welfare aziendale per il 2022

 

Tra le misure volte a contrastare gli effetti della crisi internazionale in atto, il decreto Aiuti quater (D.L. 176/2022, in vigore dal 19 novembre), ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit, dapprima fissata a 600 euro, elevata ora 3.000 euro per l’anno 2022.

 

Il nuovo provvedimento stabilisce infatti che il limite di cui all’art. 51, co. 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi è innalzato a 3.000 €, limitatamente al 2022. Il riferimento è a quei beni ceduti e servizi prestati nei confronti dei lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito (es. buoni carburante, buoni spesa, buoni acquisto, autovettura ad uso promiscuo) e, pertanto, entro il limite fissato per legge (oggi 3.000 euro per l’anno 2022) sono esenti da contribuzione e imposizione fiscale.

 

A chi si applica

Le disposizioni in argomento si applicano ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del Tuir ed i soggetti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come gli amministratori di società, i co.co.co, gli stagisti e così via.

Essendo stato richiamato il co. 3 del citato articolo del Tuir e non il co. 2, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E del 04/11/2022, ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non a tutti i lavoratori.

In ogni caso, le buste paga di novembre e dicembre saranno più pesanti per quei dipendenti che riceveranno il rimborso di utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, alle condizioni previste dalla disciplina, ma anche l’eventuale percezione di beni e servizi, anche sotto forma di buoni acquisto per la spesa o l’abbigliamento, aiuta a contrastare l'inflazione senza l’aggravio del cuneo fiscale.

I costi sostenuti dal datore di lavoro privato per l’acquisto di tali beni e servizi sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa in base all’art. 95 del Tuir, mentre l’Iva è indetraibile per mancanza di inerenza, a meno che gli stessi non formino l’oggetto dell’attività di impresa, nel qual caso però sono imponibili nelle successive cessioni ai dipendenti, salvo rinuncia dell’impresa alla detrazione sui relativi acquisti.

 

Cosa cambia per il 2022

L’art. 3, co. 10 del decreto Aiuti quater rettifica quanto già previsto nell’art. 12 del decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022) per il periodo di imposta 2022, e già in vigore dal 10 agosto 2022.

Il D.L. Aiuti bis infatti aveva innalzato il limite di non imponibilità dei beni e dei servizi ceduti dal datore di lavoro ai dipendenti da 258,23 a 600 euro, e aveva ampliato l’ambito di applicazione della disciplina, includendo nei fringe benefit l’erogazione di somme e i rimborsi ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.

Il D.L. Aiuti quater ha portato il limite di non imponibilità a 3mila euro, specificando che la nuova disciplina si innesta nella prima parte del terzo periodo del co. 3 dell’art. 51 del Tuir che, pertanto, continua a essere pienamente efficace, tenuto conto delle deroghe apportate; se il tetto di esenzione di 3mila euro viene superato, dunque, tutto l’importo diventa imponibile, annullando il beneficio fiscale.

 

Estensione del benefit alle utenze domestiche

Per il solo 2022, il decreto Aiuti-bis ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche. Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Pertanto, rientrano nella suddetta definizione anche:

- le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);

- quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari. Inoltre, rientrano tra i benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Specifica l’Agenzia delle Entrate che visto che la misura agevolativa si riferisce espressamente ad una determinata tipologia di spesa, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, co. 3, del Tuir.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore dichiara di essere in possesso della documentazione che attesta il pagamento delle bollette (esempio, indicando il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento).

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore su le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Superamento del limite di € 3.000 e relativa tassazione

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione tutto il benefit.

Dato che tale disposizione è riferita solo all’anno 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2022 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

 

Fringe benefit e bonus carburante

Viene inoltre precisato che il nuovo regime, limitato all’anno di imposta 2022 per la soglia di esenzione a 3.000 euro, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Ciò vuol dire che è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 3.000 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Inoltre, dato che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, co. 3, ultimo periodo, del Tuir, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Dunque è chiarito che il bonus carburante (articolo 2 del D.L. n. 21/2022, che prevede per il 2022 la non imponibilità fino a 200 euro di buoni benzina o titoli analoghi ceduti ai dipendenti dai datori di lavoro privati), è un incentivo autonomo e cumulabile con i 3.000 euro, ma pur sempre soggetto al meccanismo di annullamento del beneficio se si supera l’importo specifico.

A disposizione di aziende e lavoratori vi sono quindi un totale di 3.200 euro di misure di welfare escluse dalla formazione del reddito imponibile, dei quali una quota pari a 200 euro è “vincolata” all’utilizzo per l’erogazione dei buoni carburante, mentre i 3.000 euro sono l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Premi di risultato

Le sopraccitate regole si intendono applicabili anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. L’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, riportata nella circolare n. 27/E/2022, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.

In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (€ 3.000,00 per il regime temporaneo dell’art. 51, c. 3 Tuir e/o € 200,00 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

 

Tavola riassuntiva

Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono i vari fringe benefit:

 

 

Ambito soggettivo

La disposizione vale per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (come ad esempio co.co.co. e amministratori).

I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (non per forza a tutti).

 

 

Ambito oggettivo

Sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, elettricità e gas.

Il limite massimo di non concorrenza al reddito (non imponibilità) è innalzato per il 2022 da 258,23 a 3.000 euro.

Rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, nonché quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenze domestiche

Devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. E’ possibile comprendere:

·     Le utenze per uso domestico intestate al condominio e che poi vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);

·     quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa (il locatore rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione per le medesime spese che, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute).

Il datore di lavoro deve:

·     acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite previsto, nel rispetto delle norme in materia di privacy; oppure

·     in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In entrambi i casi è opportuno acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva dev’essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

Le somme erogate (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022.

 

Superamento del limite

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a 3.000 euro, si riprende a tassazione l’intero importo corrisposto, sin dal primo euro (i 3.000 euro non sono una franchigia).

 

 

Principio di cassa allargato

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). I benefit erogati mediante voucher si considerano percepiti nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, anche se il servizio è fruito in seguito.

 

 

 

 

 

 

Rapporti tra i fringe benefit e il bonus carburanti

Il regime dei 3.000 euro limitato all’anno d’imposta 2022, è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro in buoni benzina (bonus carburante) e di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Se i bonus carburante è superiore a 200 euro diviene interamente imponibile ed è assoggettato a tassazione ordinaria anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus carburante e/o con i fringe benefit. In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle norme di riferimento (3.000 euro per il regime temporaneo e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

 

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02/12/2022

 

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